Nostalgici, simpatizzanti e tutti coloro che si identificano ideologicamente con la Destra politica, sovente si chiedono i limiti definiti dalle cosiddette leggi antifasciste, ovvero quelle leggi pensate e messe in vigore per reprimere un certo tipo di pensiero, con gli stessi metodi e sistemi che tali leggi vorrebbero, almeno dichiaratamente, inibire.
Di seguito abbiamo analizzato alcune vicende che possono ben delineare in quale misura, si possa ancora condividere col prossimo una certa tipologia di pensieri, senza rischiare di essere denunciati, se non arrestati.
A Torino, in seguito ad un esposto presentato dal Sindaco Chiara Appendino e dal Presidente del Piemonte Sergio Chiamparino, è stata messa sotto indagine la casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound.
La colpa che avrebbe scatenato il provvedimento, sarebbe stata la presenza della casa editrice al Salone del Libro. Tanto sarebbe bastato, per far scattare un’indagine per “apologia di fascismo”, il reato introdotto dalla famigerata legge Scelba. Non sembra però affatto probabile che la casa editrice venga condannata, nonostante i suoi dirigenti si dichiarino fascisti. Contrariamente al nome, infatti, la legge si occupa di punire soprattutto chi tenta di ricostruire il vecchio partito fascista, piuttosto che chi lo difende o esprime opinioni favorevoli al fascismo.
La legge fu approvata nel 1952 per attuare la XII disposizione finale della Costituzione, che proibisce la ricostruzione del partito fascista. È composta da dieci articoli, il primo dei quali spiega che si verifica una “ricostruzione” del partito fascista quando:
«[…] una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista»
La definizione appare già abbastanza ampia, ma negli articoli successivi veniva ulteriormente allargata. L’articolo 4, infatti, rende perseguibile anche il reato che ha finito con il diventare sinonimo della legge, l’apologia del fascismo (cioè letteralmente la difesa, a parole o scritta, del regime fascista). Chi «esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche», stabilisce l’articolo 4, rischia dai sei mesi ai due anni di reclusione.
Apparentemente la legge Scelba considera quindi reato anche soltanto parlare bene del fascismo o dei suoi esponenti: in base a una semplice lettura del testo dell’articolo 4 sembra che gridare «Viva Mussolini!» possa di per sé essere considerato reato. Varie sentenze della Cassazione hanno però rapidamente ridotto notevolmente il perimetro in cui applicare la legge Scelba.
Negli anni immediatamente successivi alla sua approvazione, infatti, la legge Scelba venne immediatamente utilizzata contro diversi esponenti del Movimento Sociale Italiano, il partito politico fondato nel 1946 da un gruppo di reduci della Repubblica Sociale Italiana. Nessuno di loro era accusato di cercare di ricostruire il partito fascista, in base all’articolo 1 della legge. Erano invece accusati di apologia del fascismo, in base all’articolo 4. , gli imputati dissero che l’articolo 4 della legge era in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di espressione. Il tribunale di Torino, uno dei tre che si stavano occupando dei processi, trasmise il rilievo alla Corte Costituzionale.
La sentenza della Corte Costituzionale arrivò nel gennaio del 1957 e stabilì che la legge Scelba non violava la Costituzione. Ma contemporaneamente precisò il significato dell’articolo 4: per esserci una vera e propria apologia di fascismo non è sufficiente che ci sia «una difesa elogiativa» del vecchio regime, ma è necessaria «una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista». Non è reato difendere il fascismo a parole, ma solo se viene fatto «in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione».
Due anni dopo, nel dicembre del 1958, una seconda sentenza della Corte Costituzionale fornì una simile precisazione anche per l’articolo 5 della legge Scelba, quello che proibisce manifestazioni fasciste e che, secondo alcuni, era in contrasto con la libertà costituzionale di riunirsi e manifestare. Anche qui la Corte stabilì che le manifestazioni erano vietate, ma solo nel caso in cui fossero propedeutiche alla ricostruzione del partito fascista.
Insomma, le interpretazioni della legge Scelba stabiliscono che fino a che un giudice non decide che è in corso un tentativo di fondare un nuovo partito fascista, è legittimo difendere Mussolini e il fascismo, fare il saluto fascista, vendere memorabilia del regime e manifestare con divise e bandiera fasciste. Un partito politico può anche definirsi neofascista, a patto di poter dimostrare di non stare ricostruendo l’antico partito fascista e di non avere i suoi obiettivi antidemocratici.
Per questa ragione movimenti esplicitamente neofascisti come Forza Nuova e CasaPound possono continuare a svolgere normalmente attività politica. Secondo i giudici, la legge Scelba non impone necessariamente lo scioglimento di un partito che dovesse usare il termine “fascismo” nel suo nome. Il movimento “Fascismo e libertà“, fondato nel 1991 da un senatore del M.S.I., è stato sottoposto a numerosi procedimenti per la legge Scelba, ma i suoi fondatori non sono mai stati condannati.
Nel 1993 il governo tecnico di Giuliano Amato approvò un decreto legge che tentava di restringere le possibilità di fare propaganda ed esporre simboli fascisti. Il decreto è stato ribattezzato “legge Mancino”, dal nome dell’allora ministro dell’Interno, e da allora è diventata la principale legge italiana contro l’incitamento all’odio e alla discriminazione. La legge stabilisce le aggravanti per i reati commessi con finalità razziste o discriminatorie, e punisce «chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», proibisce di creare organizzazioni ispirate a questi valori e impone il loro scioglimento.
La legge stabilisce anche il divieto di esibire bandiere, slogan o altri simboli di organizzazioni violente o discriminatorie durante gli eventi sportivi, e modifica l’originale legge Scelba per rendere più esplicito il divieto di fare propaganda al fascismo e ai suoi esponenti. La legge Mancino è fortemente avversata dai movimenti di estrema destra e nel 2014 la Lega ha proposto un referendum per abolirla.
Come la legge Scelba, però, anche la legge Mancino rischia di essere in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di espressione: per questo in realtà in Italia continua a rimanere possibile esibire simboli fascisti e nazisti. In caso di denuncia, sono i giudici a decidere caso per caso se applicare la legge Scelba, la legge Mancino o se stabilire che l’episodio sia tutelato dall’articolo 21.
Secondo alcuni questa situazione è troppo permissiva, e le possibilità di fare propaganda all’estrema Destra andrebbero ristrette ulteriormente. Per questo nel 2017 il deputato del PD Emanuele Fiano ha scritto e fatto approvare alla Camera una legge che restringe significativamente la possibilità di fare propaganda al fascismo. La legge è composta da un unico articolo:
«Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici»
La legge, che non è mai stata approvata dal Senato, avrebbe reso perseguibile la vendita di cimeli nazisti o fascisti, le manifestazioni con bandiere e saluti e avrebbe reso l’Italia molto più simile alla Germania, l’altro paese europeo ad aver dato origine a un regime totalitario di estrema Destra. In Germania la “Strafgesetzbuch section 86a” (cioè l’articolo 86, comma a del codice penale) proibisce in modo categorico l’utilizzo di simboli, gesti e slogan di organizzazioni politiche considerate “incostituzionali”.
L’elenco comprende tutta la simbologia nazista, fascista e dell’estrema Destra più in generale (sono vietati per esempio i simboli del Ku Klux Klan), ma anche quella dell’Unione Sovietica e comunista più in generale. Dopo la fine della guerra, gli americani che occuparono la Germania, stabilirono di procedere a una “denazificazione” totale del paese. Questa decisione, presa nel 1946, insieme alla Strafgesetzbuch section 86a, ha fatto sì che in Germania siano completamente scomparsi tutti i simboli del nazismo. Le svastiche sono state cancellate dai monumenti, così come le scritte celebrative di Adolf Hitler. In Italia, invece, numerose scritte e altri proclami celebrativi fascisti sono ancora legalmente presenti su diversi monumenti.